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In questa guida proponiamo un fac simile di fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti modificabile.
L’esempio di fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti è proposto anche in formato Doc, per chi ha la necessità di scaricarlo sul computer per aprirlo e stamparlo.
Esempio di fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti
Di seguito viene mostrato un esempio di fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti.
Si tratta di un esempio molto semplice, certamente utile per chi desidera un punto di partenza per scrivere questo tipo di documento.
Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato elettrico
Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A
Largo Giuseppe Tartini, 3/4
00198 Roma
……………….., lì …………………….
Fideiussione (rif. n. …………………)
La Banca ………………….., filiale di ……………………….., con sede legale in ……………..…, C.F. …………..……, P.I. ………………..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ………………, iscritta all’Albo delle banche ……………….. al n. ……, capitale sociale Euro ……………………. in persona dei suoi legali rappresentanti ………………………………….… (nel seguito: la Banca),
PREMESSO CHE
………………………………………………………………., …………………………………,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
……………………………………………………………………………………………………,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA……………………………….……………………….……………….,
capitale sociale Euro ………….…, di cui sottoscritto ………….…, di cui versato ………….., iscritta presso ……………………., (nel seguito: l’Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all’articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina);
l’Operatore, ai sensi dell’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data ………………………..…, il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima;
ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, comma 35.1 e 45, comma 45.1 della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell’energia ed al mercato infragiornaliero (nel seguito, congiuntamente, definiti: “mercati”) sono assunte dall’Operatore nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (nel seguito: il GME);
ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della copertura delle obbligazioni assunte sui mercati, gli operatori sono tenuti a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 79, comma 79.1;
la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all’istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all’articolo 78 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;
– l’Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ………………………..……..…, a garanzia di tutte le obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME, in relazione al sua partecipazione ai mercati, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina
TUTTO CIò PREMESSO
la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina.
1. La fideiussione è valida ed efficace dal ……………………..… al …………………………….. .
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME, in relazione al sua partecipazione ai mercati, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione;
3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, non adempia al pagamento dell’importo garantito, la presente fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, ovvero l’inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro …………………………….… ,
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero……………. ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l’abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.
12. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 5, ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax ai seguenti indirizzi:
……………………………………………………., ………………………………–…………..,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail………………………………….numero di fax………………..
Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuata a mezzo fax.
13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (estensione della responsabilità della Banca), 4 (pagamento a prima richiesta), 6 (deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c.c.), 7 (escussione parziale), 8 (deroga alla validità), 9 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o azioni) e 13 (Foro competente) della presente fideiussione.
La Banca
N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Fac simile fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti
Per concludere offriamo il modello fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti Word scaricabile.
Il documento può quindi essere scaricato e compilato inserendo le informazioni che mancano. in particolare, bisogna precisare le informazioni dei soggetti coinvolti. Inoltre, è necessario che il modulo fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti venga firmato da chi lo produce.
Una volta che il file è stato editato come necessario, è possibile eseguire la stampa o trasformarlo in PDF, se si desidera inoltrare il modulo fideiussione bancaria mercato elettrico a pronti tramite la posta elettronica.