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In questa pagina proponiamo un fac simile di contratto di locazione transitorio con cedolare secca modificabile.
Il fac simile contratto di locazione transitorio con cedolare secca è offerto anche in formato Doc, per chi desidera di scaricarlo sul pc per visualizzarlo e modificarlo.
Esempio di contratto di locazione transitorio con cedolare secca
In questa parte si trova un esempio di contratto di locazione transitorio con cedolare secca.
Risulta essere un esempio abbastanza semplice, certamente utile per chi necessita di un punto di partenza per realizzare questo tipo di documento.
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il Sig. [•] nato a [•] il [•] e residente in [•] via [•] C.F.: [•] , identificato mediante carta d’identità n. [•] rilasciata dal Comune di [•] il [•] , di seguito denominato “locatore”
CONCEDE IN LOCAZIONE AL
Sig. [•] nato a [•] il [•] e residente in [•] via [•] , C.F.: [•] , identificato mediante carta d’identità n. [•]rilasciata dal Comune di [•] il [•], di seguito denominato conduttore, che accetta, per sé e per i suoi aventi causa l’unità immobiliare sita in [•], [•], piano [•], scala [•], interno [•], composta di n. [•]vani ([•]), munita dei seguenti elementi accessori: [•] ammobiliata come da elenco sottoscritto dalle parti.
a) Estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare:
alloggio: foglio [•] part. [•] sub. [•] categoria [•], classe [•], rendita [•]
[•]
b) Prestazione energetica: A NORMA; il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato.
c) Sicurezza impianti: A NORMA.
d) Tabelle millesimali: proprietà [•] millesimi – riscaldamento [•]- acqua [•]
LA LOCAZIONE È REGOLATA DALLE PATTUIZIONI SEGUENTI.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di mesi [•], dal [•] al [•] allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del conduttore)
Il conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 – di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B – e dall’Accordo territoriale tra [•] e [•] depositato il [•] presso il Comune di [•], dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del Contratto: [•]; che documenta, considerata la durata superiore a 30 giorni, [•].
Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)
Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 4
(Canone)
Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra [•] depositato il [•] presso il Comune di [•], è convenuto in euro [•] ([•]/00), importo che il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore a mezzo di bonifico bancario (IBAN: [•]), in n. [•] rate eguali anticipate di euro [•] ([•]/00) ciascuna, entro il giorno [•] ([•]) di ogni mese a decorrere dal [•].
Articolo 5
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro [•] ([•]/00), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Articolo 6
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato B.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente.
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).
Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro [•] ([•]/00) mensile, salvo conguaglio, a partire dal [•], mediante bonifico bancario alle coordinate indicate al precedente art. 4.
Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Così come specificato al comma 4 del paragrafo 8.3 della Circolare n. 26/E del 1 Giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’articolo 3 D.Lgs 14/03/2011 n. 23, per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, il locatore dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca”, restando pertanto esonerato dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo relativa al presente contratto. Nel periodo di decorrenza del contratto, inoltre, la parte locatrice rinuncia espressamente all’applicazione degli aggiornamenti del canone, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT.
Nel caso di revoca del sistema “cedolare secca”, il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione annuale ISTAT fino al termine del contratto, e le eventuali spese di bollo per il presente contratto e le ricevute conseguenti saranno a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore – che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà – e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 della legge 431/98.
Articolo 8
(Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 9
(Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno [•] mesi prima.
Articolo 11
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, che l’immobile si trova in perfetto stato d’uso e di manutenzione.
Articolo 12
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 14
(Impianti)
Il conduttore – in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.
Articolo 15
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l’unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore.
Articolo 16
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Articolo 17
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all’Accordo definito in sede locale.
Letto, approvato e sottoscritto.
[•], _________________________
Il locatore_________________________
Il conduttore_______________________
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (esigenza del conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.
Il locatore_________________________
Il conduttore_______________________
Autocertificazione
Il Sig. [•] nato a [•] il [•] e residente in [•] via [•] C.F.: [•] , identificato mediante carta d’identità n. [•] rilasciata dal Comune di [•] il [•], e il Sig. [•] nato a [•] il [•] e residente in [•] via [•] , C.F.: [•] , identificato mediante carta d’identità n. [•]rilasciata dal Comune di [•] il [•], avendo sottoscritto in data [•] un contratto di locazione abitativa di natura transitoria ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1, per un appartamento sito in [•], [•], piano [•], scala [•], interno [•], composto di n. [•]vani ([•]), munito dei seguenti elementi accessori: [•] ammobiliato come da elenco sottoscritto dalle parti, il cui canone annuo di locazione, per mq [•] in zona [•] è stato stabilito in euro [•] al mq + [•]% + (pari a euro [•]) in conformità all’accordo depositato presso il comune di [•] il [•], richiedono che all’imposta di registro su detto contratto venga applicata l’agevolazione prevista ai sensi dell’art. 8 comma 1 della suddetta L.9 dicembre 1998 n.431.
Fac simile contratto di locazione transitorio con cedolare secca
In conclusione mettiamo a disposizione il modello contratto di locazione transitorio con cedolare secca Word scaricabile.
Il documento può di conseguenza essere scaricato e compilato inserendo i dati che mancano. In particolare, bisogna precisare i dati personali delle parti coinvolte. Inoltre, è importante che il modulo contratto di locazione transitorio con cedolare secca sia sottoscritto da chi lo invia.
Una volta che il modulo è stato modificato come desiderato, è possibile eseguire la stampa o convertirlo in PDF, se si desidera presentare il modello contratto di locazione transitorio con cedolare secca attraverso la posta elettronica.