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In questa pagina troviamo un esempio di avviso accertamenti tecnici irripetibili modificabile.
Il fac simile avviso accertamenti tecnici irripetibili è messo a disposizione anche in formato Word, per chi ha la necessità di scaricarlo sul computer per visualizzarlo e compilarlo.
Esempio di avviso accertamenti tecnici irripetibili
Di seguito viene mostrato un esempio di avviso accertamenti tecnici irripetibili.
Si tratta di un esempio piuttosto semplice, certamente utile per chi ha bisogno di un punto di partenza per realizzare questo genere di documento.
Oggetto: Verbale di conferimento di incarico per accertamenti tecnici irripetibili autorizzati (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 274)
L’anno _______ il giorno __________ del mese di ____________ alle ore ___________ in ____________ il sottoscritto ufficiale di P.G. _____________________________________________________________ appartenente al comando in intestazione, vista l’autorizzazione al compimento dell’atto rilasciata dal Sost. Procuratore della Repubblica dr. _____________________________ con provvedimento n. ___________ del ____________ dà atto che sono presenti i signori (indicare i soggetti presenti e le qualità possedute: indagato, persona offesa, difensori, consulenti di parte ecc. ecc.).
Si dà altresì atto che è presente il dr. _________________________________ nato a _________________ residente a ______________________ via ______________________________________ n.__________, iscritto all’albo dei __________________________________ nominato per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica di cui di seguito.
Al dr. _________________________________________ che accetta, viene conferito il seguente incarico e proposti i seguenti quesiti: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Al dr. ________________________________ vengono concessi giorni ________ per la conclusione delle indagini tecniche.
Il dr. _________________________________ comunica fin da ora che le operazioni di consulenza tecnica avranno inizio alle ore __________ del giorno ______________ presso ___________________________.
Il dr. _________________________________________ è autorizzato a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo d’ufficio.
(seguono eventuali osservazioni dei consulenti tecnici di parte).
Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in forma integrale ai sensi del combinato disposto degli articoli 373, comma 1, lettera e) 134, comma 2, c.p.p.;
Si dà atto che ai sensi del combinato disposto degli 373, comma 1, lettera e), 134, comma 3, c.p.p., il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva complessa con esecuzione di contestuale riproduzione fonografica terminata alle ore_________ . Il nastro riproducente per intero l’attività di P.G. eseguita viene racchiuso nell’apposita custodia, la quale viene sigillata, contrassegnata con il numero ________________ ed è depositato agli atti dell’ufficio a disposizione del P.M. ovvero allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva semplice ai sensi del combinato disposto degli articoli 373, comma 1, lettera e), 134 e ss. e 140 c.p.p., per la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione fonografica ovvero perché l’atto da verbalizzare ha contenuto semplice o di limitata rilevanza;
Ai sensi dell’art. 373, comma 4, c.p.p., si dà atto che non si è proceduto a documentazione contestuale nel corso del compimento dell’atto, stante la contestuale urgenza di procedere alle operazioni di conferimento dell’incarico.
Trattandosi di atto compiuto dalla P.G. al quale il difensore ha diritto di assistere il presente verbale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 6 aprile 2001, n. 204 è trasmesso al P.M. ai fini del deposito nella proprio segreteria entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarlo e di estrarne copia nei cinque giorni successivi, ai sensi dell’art. 366 c.p.p.
Il consulente incaricato Il consulente di parte
_______________________________________ _______________________________________
L’indagato Il Difensore
_______________________________________ _______________________________________
I verbalizzanti
________________________________________
________________________________________
Verbale per il conferimento di incarico per accertamenti tecnici irripetibili autorizzati
(Accertamento tecnico non ripetibile)
1. Norme di riferimento: art. 13 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 360 e 364, comma 2, c.p.p.
2. Presupposto e finalità: abbiamo visto come l’art. 13 del D.Lgs. 274/2000 dia facoltà al P.M. di autorizzare la P.G. richiedente al compimento di una serie di atti non rientranti tra le tipologia di atti di P.G. eseguibili d’iniziativa. Tra questi l’accertamento tecnico non ripetibile. Non si confonda l’atto in questione con quello disciplinato dall’art. 354 c.p.p., – verbale di accertamenti urgenti su cose, luoghi e persone – rientrante nelle attribuzioni proprie della P.G. e la cui eventuale irripetibilità successiva consegue solo a valutazioni oggettive ex post.
L’art. 360 c.p.p. al contrario dispone espressamente che quando si deve procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad altre operazioni tecniche per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche su persone cose o luoghi il cui stato è soggetto fin dall’inizio a modificazione, il P.M. (e, quindi, nel caso di specie la P.G.) avvisa senza ritardo, la persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte.
Ai sensi dell’art. 364, comma 2, c.p.p., la persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
Le altre disposizioni contenute nell’art. 360 c.p.p., relative alla possibilità per l’indagato di richiedere incidente probatorio non sono estensibili al rito davanti al giudice di pace, proprio per la mancanza nella relativa procedura, di tale istituto processuale, aprendosi tuttavia scenari interpretativi di non facile soluzione sulla “sostituibilità” sostanziale del richiamo all’incidente probatorio con l’analogo istituto delle prove non rinviabili di cui all’art. 18 del D.Lgs. 274/2000.
Il modello 161-2 (g.d.p.) ripropone lo schema di avviso, mentre il modello 162-2 (g.d.p.) descrive
le operazioni di concreto affidamento dell’incarico.
La scelta del consulente è rimessa alla discrezionalità dell’ufficiale di P.G. procedente che potrà (e tuzioristicamente dovrà) avvalersi degli elenchi in dotazione alla Procura.
Nel corpo del verbale di conferimento, dopo aver dato atto della presenza dell’indagato, della persona offesa, dei difensori e di eventuali consulenti tecnici di parte (che hanno diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve, di cui, se del caso, è dato conto nel verbale di conferimento stesso), nonché del consulente d’ufficio nominato, si procede a formale conferimento dell’incarico attraverso l’elaborazione di un quesito riassuntivo, corredato, se del caso, di domande tecniche più particolari. Quindi si dà atto che al consulente viene data facoltà di consultare tutti gli atti del fascicolo e in conclusione viene concesso il termine per l’espletamento dell’incarico di consulenza che, ove non sia possibile concludere immediatamente con relazione orale da riprodurre nel corpo del verbale stesso, verrà consegnata separatamene con atto scritto.
Le spese della consulenza sono a carico dello Stato. È da ritenere che la nota spese presentata dal consulente vada trasmessa al P.M. per la liquidazione.
Si tenga presente che il ricorso all’accertamento tecnico irripetibile non rappresenta un esempio didattico lontano dalle attribuzioni proprie della P.G.
Per fare un esempio di possibile applicazione pratica dell’istituto è a tal fine sufficiente pensare al reato di lesioni dolose ed alla necessità di accertare con perizia medica la durata e l’entità delle lesioni stesse anche al fine di incardinare correttamente la competenza, oppure agli incidenti stradali. Dovendo la P.G. operante riferire su TUTTE le attività di indagine ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti e ipotizzandosi un incidente stradale con lesioni giudicate con prognosi riservata a carico di più soggetti e con dinamica assolutamente incerta e difficilmente ricostruibile, non si appalesa certamente improponibile il ricorso a tale atto di indagine come del resto fatto in tante altre occasioni dallo stesso P.M. per incidenti stradali di competenza del Tribunale.
3. Organo che procede: ufficiali di P.G. Nella parte in alto della prima pagina del modello è riportata l’indicazione della categoria di organo che può procedere. Peraltro la combinazione delle norme richiamate potrebbe consentire l’attivazione dell’atto anche da parte di un agente di P.G., atteso ulteriormente che nessuna norma sembra imporre la obbligatoria presenza di un ufficiale di P.G. per il compimento di atti autorizzati o delegati.
La prudenza e la delicatezza dell’atto, anche in vista della sua piena utilizzabilità processuale, consigliano però di adottare soluzioni tuzioristiche preferendo la presenza obbligatoria di un ufficiale di P.G.
4. Modalità esecutive ed obblighi specifici: non esistono particolari modalità esecutive, trattandosi sostanzialmente di un invito. L’art. 360 c.p.p., e il richiamato art. 364, comma 2, c.p.p., sembrano esaurire gli obblighi. Quindi:
– avviso notificato a indagato, persona offesa e difensori;
– precisa indicazione del giorno, del luogo e dell’ora;
– avviso della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte;
– avviso di nominare un difensore di fiducia e nomina contestuale di un difensore di ufficio;
– rispetto delle disposizioni di cui all’art. 369-bis c.p.p., in relazione alle garanzie difensive;
– precisa capitolazione del quesito;
– obbligo di deposito del verbale di conferimento dell’incarico al P.M. ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 204/2001 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 274/2000, per l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.p., deposito entro il terzo giorno successivo degli atti cui il difensore dell’indagato ha diritto di assistere).
5. :Garanzie difensive: per l’avviso – modello 161 (g.d.p.) – è necessario, come detto, che la persona indagata priva di difensore sia avvisata che è assistita da un difensore d’ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia, ai sensi dell’art. 364, comma 2, c.p.p. Rientra tra le garanzie difensive anche l’obbligo di avvisare l’indagato di nominare consulenti tecnici di parte in aderenza al disposto dell’art. 233 c.p.p.
Per quanto poi concerne la questione circa l’obbligo per la P.G. di dare osservanza alle disposizioni di cui all’art. 369-bis c.p.p., sulle garanzie difensive si ricorda che nel testo abbiamo proposto una conclusione di tale portata:
– l’art. 369-bis c.p.p., sembra imporre gli obblighi in esso contenuti direttamente al P.M.;
l’art. 369-bis c.p.p., non attribuisce alcuna responsabilità operativa in tal senso alla P.G. quando agisce di iniziativa;
– gli atti di P.G. delegati sono sicuramente atti propri del P.M.;
– non vi è ancora chiarezza a chi giuridicamente “appartengano” gli atti autorizzati di cui all’art. 13 del D.Lgs. 274/2000.
Tanto premesso, con atteggiamento apertamente tuzioristico si ritiene che la P.G. debba inserire
gli avvisi di cui all’art. 369-bis c.p.p., solo quando agisca in virtù di una delega specifica al compimento del singolo atti da parte del P.M. ovvero, quando, pur con qualche dubbio in più, agisca su precisa autorizzazione del P.M. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 274/2000.
6. Documentazione: Ai sensi dell’art. 373, comma 1, lett e), sia l’avviso che il conferimento dell’incarico richiedono la forma del verbale. Ai sensi dell’art. 134 c.p.p. e 373, comma 2, c.p.p., si tratta di verbali da redigere alternativamente in forma integrale o in forma riassuntiva complessa (con riproduzione fonografica o, ove occorra, audiovisiva delle operazioni), se del caso sostituibile con verbale in forma riassuntiva semplice ove, ex art. 140 c.p.p., gli atti da verbalizzare abbiano contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione. Nei modelli 161 e 162 (g.d.p.) sono riportate per opzioni le diverse scelte di cui deve essere dato debito conto.
7. Trasmissione: l’atto di conferimento dell’incarico (modello 162 g.d.p.) deve essere trasmesso al P.M., ai sensi dell’art. 8 del D.M. 204/2001 per l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p. (deposito entro il terzo giorno), trattandosi di atto cui ha diritto di assistere il difensore della persona indagata.
Quindi l’intero complesso di indagini con la relazione finale deve essere trasmesso al P.M., senza ri-tardo rispetto alla conclusione dell’ultimo atto di investigazione, e, comunque, non oltre quattro mesi dalla acquisizione della notizia di reato al pari di tutte le altre notizie di reato di competenza del giudice di pace. Peraltro abbiamo già avuto modo di osservare come, in mancanza di specifiche sanzioni processuali, eventuali atti di P.G. posti in essere dopo tale termine non sembrano essere affetti da alcuna particolare patologia.
8. Utilizzabilità processuale: utilizzabilità piena prima del dibattimento ai fini della autorizzazione alla comparizione e, quindi, della piena vocatio in judicium dell’indagato. Utilizzabilità dibattimentale piena della relazione del consulente, trattandosi di accertamenti tecnici non ripetibili che confluiscono nel fascicolo del Giudice ex art. 431 c.p.p., ma di essa, ai sensi dell’art. 511, comma 3, c,p.p., viene data lettura solo dopo l’esame del consulente che l’ufficiale di P.G. che ha predisposto la citazione a giudizio avrà avuto cura di inserire tra i soggetti di cui si chiede l’esame in dibattimento.
Fac simile avviso accertamenti tecnici irripetibili
Per concludere proponiamo il modello avviso accertamenti tecnici irripetibili Word da scaricare.
Il documento può quindi essere scaricato e editato inserendo i dati mancanti. in particolare, bisogna specificare le informazioni dei soggetti coinvolti. Inoltre, è importante che il modulo avviso accertamenti tecnici irripetibili sia sottoscritto da chi lo produce.
Una volta che il documento è stato editato in base alle proprie esigenze, è possibile procedere alla stampa o convertirlo in PDF, se si ha l’esigenza di inviare il modello avviso accertamenti tecnici irripetibili tramite la mail.