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In questa guida trovate un esempio di contratto per cassetta di sicurezza modificabile.
Il fac simile contratto per cassetta di sicurezza è messo a disposizione anche in formato Word, per chi desidera di scaricarlo sul computer per aprirlo e editarlo.
Esempio di contratto per cassetta di sicurezza
In questa parte è possibile trovare un esempio di contratto per cassetta di sicurezza.
Risulta essere un esempio molto semplice, certamente utile per chi vuole uno spunto per scrivere questo tipo di documento.
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA
Il/la/i Sottoscritto/a/i …., nato/a/i a …. il …. C.F. …. e residente/i in …. alla …. (di seguito “Utente”) con la presente chiediamo che ci venga concessa la cassetta di sicurezza sotto indicata, avente le seguenti caratteristiche:
DATI RIFERIMENTO
Filiale: ….
Numero contratto: ….
Classe: ….
Numero cassetta: ….
Tipo apertura: ….
Numero chiavi: ….
Durata locazione mesi: ….
Prendiamo atto che il presente rapporto sarà regolato dalle condizioni generali di contratto di seguito riportate nonché dalle condizioni inserite nell’eventuale documento allegato e nel documento di sintesi, che ne costituisce frontespizio; entrambi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, condizioni tutte che dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA
ART. 1
1.1 La cassetta di sicurezza sopra identificata (di seguito, in breve, la “Cassetta”) è data in uso secondo le seguenti condizioni generali di contratto.
1.2. Per ogni Cassetta viene stipulato un contratto distinto, anche se due o più cassette vengono date in utenza alla medesima persona od ente.
ART. 2
L’Utente è tenuto a dichiarare il valore in Euro dei beni immessi nella Cassetta, ai fini di limitazione della responsabilità della Banca nel caso di danni ai beni medesimi, ad esclusione dei casi di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto derivanti da dolo o colpa grave della Banca stessa.
ART. 3
La Banca risponde verso l’Utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità esteriore della Cassetta, salvo il caso fortuito. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la Banca fosse tenuta ad un risarcimento verso l’Utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione.
ART. 4
4.1. È fatto divieto all’Utente di immettere nella Cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque possano arrecare danno, pregiudizio o disturbo .
4.2. Per il rispetto di quanto previsto al precedente comma, il contenuto della Cassetta può essere verificato dalla Banca con il consenso dell’Utente, che si obbliga sin d’ora a prestare la dovuta collaborazione
4.3. Su ordine dell’Autorità, ovvero per motivi di sicurezza ai fini di verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, la Banca può verificare il contenuto della Cassetta, anche senza il consenso dell’Utente nei casi di urgenza ovvero qualora l’Utente – a seguito di richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r. – non presti ragionevolmente il consenso o la collaborazione dovuta.
4.4. Nei casi di cui al precedente comma, si procederà a sue spese all’apertura forzata della Cassetta alla presenza di un Notaio ovvero di altra Autorità a ciò autorizzata, a cui la Banca farà constatare che, dopo la verifica, l’intero contenuto della Cassetta – escluse le cose in contrasto col divieto di cui al primo comma o asportate dall’Autorità – sarà stato immesso in altra Cassetta e che la chiave di spettanza dell’Utente, in uno o più esemplari, viene chiusa in busta sigillata col timbro della Banca e con quello del Notaio e tenuta a disposizione dell’Utente.
ART. 5
5.1. La Cassetta ha uno sportello munito di serratura, la quale non può essere aperta né chiusa se non col concorso simultaneo di due differenti chiavi: una tenuta dalla Banca, che può essere comune a più serrature e che può essere costituita da uno strumento di apertura elettronica; l’altra consegnata all’Utente, nel numero di esemplari previsti dall’impianto ed indicato nel contratto.
5.2. La Cassetta può essere fornita internamente di una scatola mobile messa a disposizione dell’Utente per sua comodità.
5.3. Se l’impianto lo consente, l’Utente può provvedere a sue spese ad applicare allo sportello di chiusura della Cassetta e/o alla scatola interna un lucchetto per l’esistenza ed integrità del quale la Banca non assume alcuna responsabilità.
ART. 6
6.1. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Utente dichiara per iscritto le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all’apertura della Cassetta. Ove queste siano più d’una, l’Utente indica con le stesse modalità se la relativa facoltà va esercitata congiuntamente o separatamente; in mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene che sia esercitata separatamente.
6.2. In caso di cointestazione della Cassetta, il conferimento dell’autorizzazione ad aprire la Cassetta e la eventuale modifica delle relative facoltà debbono essere fatti da tutti i cointestatari con dichiarazione scritta; la revoca, sempre per iscritto, può essere fatta anche da uno solo dei cointestatari.
6.3. L’autorizzazione all’apertura della Cassetta, conferita successivamente, non determina la revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni, che restano invariate salvo diversa indicazione scritta.
6.4. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la Cassetta devono essere depositate presso la Banca.
6.5. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Filiale della Banca presso la quale si è costituito il rapporto e non sono opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente occorrente per provvedere, che non potrà essere superiore a …. giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
6.6. Le altre cause di cessazione delle facoltà di aprire la Cassetta non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
6.7. Le persone giuridiche, le società, le associazioni non riconosciute e tutte le altre entità collettive devono dichiarare quali siano le persone investite della facoltà di aprire la Cassetta in nome e per conto loro. Da tale dichiarazione la Banca assume sin d’ora, con esonero di qualsiasi responsabilità, la disponibilità in capo alle persone facoltizzate all’apertura della Cassetta dei poteri idonei a tale atto in forza dello statuto e/o di qualsiasi altra regola/procura interna, senza necessità di acquisirne copia. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se la cessazione della facoltà di aprire la Cassetta riguardi un legale rappresentante di tali soggetti.
ART. 7
7.1. All’atto della firma del contratto la Banca consegna all’Utente, nel numero di esemplari previsto dall’impianto ed indicato nel contratto stesso, la chiave della Cassetta a lui spettante.
7.2. Nel caso di perdita di uno degli esemplari della chiave, l’Utente deve darne per iscritto immediata comunicazione alla Banca, la quale provvede, a spese e con l’intervento dell’Utente medesimo, al cambiamento della serratura. Nel caso di perdita di tutti gli esemplari della chiave, l’Utente deve darne per iscritto immediata comunicazione alla Banca, la quale, a mezzo di persona di propria fiducia, provvede, con l’intervento dell’Utente medesimo, all’apertura forzata della Cassetta e alla sostituzione della serratura, tutto ciò a spese dell’Utente. In attesa che la Banca provveda alla sostituzione della serratura o della Cassetta l’Utente deve ritirarne il contenuto.
ART. 8
8.1. La Banca rilascia all’Utente un documento contrassegnato dal numero che figura sulla Cassetta.
8.2. Nel caso di perdita di detto documento, l’Utente deve darne immediata comunicazione scritta alla Banca, la quale gliene rilascia uno nuovo con l’indicazione di “duplicato” contro rimborso delle spese.
ART. 9
9.1. La Banca non risponde dei danni eventualmente derivanti all’Utente dalla perdita di tutti gli esemplari della chiave oppure anche solo di uno degli stessi e/o del documento, fatti salvi solo i casi di dolo o colpa grave della Banca.
9.2. Qualora l’esemplare o gli esemplari della chiave e/o il documento fossero ritrovati dovranno essere senza ritardo consegnati alla Banca.
ART. 10
10.1. Il contratto ha la durata sopraindicata e decorre dalla data in cui viene stipulato.
10.2. Nel caso in cui la durata della locazione sia inferiore all’anno, l’importo del canone addebitato sarà calcolato proporzionalmente ai mesi di effettiva locazione.
10.3. Se la Banca non riceve dall’Utente disdetta scritta, consegnata all’addetto al servizio o spedita a mezzo lettera raccomandata, almeno …. giorni prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.
10.4. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta (anche ai fini del pagamento del canone), se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere, l’Utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della Cassetta libera da ogni bene precedentemente immesso e degli esemplari della chiave in perfetto stato di funzionamento e del relativo documento.
ART. 11
11.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di …. giorni da darsi con lettera raccomandata o con lettera semplice consegnata personalmente alla Filiale della Banca presso la quale si è costituito il rapporto. Nel caso in cui sia la Banca a recedere dal rapporto è restituita all’Utente la parte proporzionale del canone già pagata, corrispondente al periodo di tempo non goduto.
11.2. Se l’Utente non si presenta entro il termine fissato a riconsegnare la Cassetta libera da ogni bene precedentemente immesso, la Banca può chiedere all’Autorità Giudiziaria l’autorizzazione ad aprire la Cassetta.
11.3. L’apertura si esegue con l’assistenza di un Notaio all’uopo designato e con le eventuali cautele disposte dall’Autorità Giudiziaria.
11.4. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dall’Autorità Giudiziaria o, in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute opportune.
11.5. In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro …. giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utente avrà adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all’estinzione del rapporto.
ART. 12
12.1. L’Utente è tenuto a corrispondere anticipatamente i canoni per l’uso della Cassetta, nonché le altre eventuali spese, indicate nel Documento di sintesi.
12.2. Resta totalmente a carico dell’Utente ogni onere fiscale diretto o indiretto, sia presente che futuro, dipendente o avente relazione con il presente contratto.
12.3. La Banca è fin d’ora autorizzata a provvedere, anche mediante addebito diretto sul conto corrente indicato nel presente contratto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.
12.4. In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a norma dei precedenti comma, si applica il successivo art. 21.
ART. 13
Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati contro l’Utente stanno interamente a carico di questi, anche se non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
ART. 14
14.1. Ogni qualvolta l’Utente intenda aprire la Cassetta, deve consegnare all’addetto al servizio, presso la Banca, il documento previsto dall’art. 8 ed apporre la propria firma sull’apposito modulo esibitogli dalla Banca, sul quale devono essere indicate la data e l’ora dell’apertura della Cassetta. II documento viene restituito all’Utente ad avvenuta chiusura della Cassetta.
14.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la Banca non risponde dei danni subiti dall’Utente nel periodo di tempo intercorrente tra la consegna del documento e la restituzione dello stesso.
ART. 15
All’atto dell’apertura della Cassetta da parte di persona autorizzata ai sensi dell’art. 6, questa, oltre quanto prescritto dall’articolo precedente, deve firmare sul modulo indicato nell’art. 14 una dichiarazione attestante che per quanto è a sua conoscenza, l’Utente e tutti i cointestatari sono tuttora in vita.
ART. 16
16.1. La Cassetta può essere data in uso anche a più persone: in tal caso il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari, i quali devono dichiarare le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all’apertura della Cassetta, a norma dell’art. 6.
16.2. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene, tanto per ciò che concerne i cointestatari quanto per ciò che concerne gli autorizzati, che la facoltà di aprire la Cassetta possa essere esercitata separatamente.
16.3. II cointestatario, che apre la Cassetta, deve, oltre quanto disposto all’art. 14, firmare sul modulo indicato nell’articolo stesso una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri cointestatari sono tuttora in vita.
16.4. Per ciò che concerne la forma e gli effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunce vale anche per i cointestatari quanto stabilito dal quarto e quinto comma dell’art. 6. Le altre cause di cessazione dell’autorizzazione avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari applicandosi in proposito quanto disposto al sesto comma dell’art. 6. Qualora da uno dei cointestatari sia fatta opposizione alla continuazione del diritto di apertura separata, questo diritto si intenderà cessato e pertanto l’apertura non potrà avere luogo se non con l’intervento di tutti i cointestatari. L’opposizione deve essere comunicata alla Filiale della Banca presso la quale si è costituito il rapporto con lettera raccomandata a.r. o con lettera semplice consegnata personalmente e non ha effetto nei confronti della Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e che non potrà essere superiore a …. giorni lavorativi.
16.5. Gli obblighi dei cointestatari verso la Banca sono assunti in via solidale.
ART. 17
17.1. Qualunque sia il numero dei cointestatari la Banca rilascia la chiave nel numero di esemplari previsto dall’impianto ed indicato nel contratto ed un solo documento. Le denunce previste dagli artt. 7 e 8 possono essere fatte anche da uno solo dei cointestatari, ma all’apertura della Cassetta e alla consegna del nuovo documento si procede soltanto con l’intervento di tutti gli intestatari.
17.2. La disdetta di cui all’art. 10, data anche da uno solo dei cointestatari, ha effetto anche per gli altri. Tuttavia, se l’intestazione è con facoltà congiunta la Cassetta, anche dopo la disdetta, non può essere aperta che con l’intervento di tutti i cointestatari.
ART. 18
18.1. Qualora l’Utente riscontri una lesione dell’integrità esteriore della Cassetta, deve, prima di procedere all’apertura, farne denuncia scritta alla Banca, indicando le cose contenute nella Cassetta.
18.2. Si fa quindi luogo all’apertura della Cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l’intervento di un incaricato della Banca e di un Notaio, a meno che l’Utente non rinunci preventivamente per iscritto all’intervento di quest’ultimo.
18.3. Delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato della Cassetta, delle cose in essa rinvenute e con l’indicazione di quelle che, secondo l’Utente, risultassero mancanti o danneggiate. Nel caso in cui l’Utente dichiari per iscritto che ha trovato tutto in regola, si può prescindere dalla descrizione delle cose rinvenute nella Cassetta. Se l’Utente ha rinunciato all’intervento del Notaio, il verbale viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti: una copia viene trattenuta dalla Banca e l’altra consegnata all’Utente.
18.4. Qualora la lesione o la manomissione della Cassetta sia riscontrata dalla Banca, questa invita l’Utente con lettera raccomandata a.r. a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine.
18.5. Se l’Utente non si presenta o non si presta alla verifica o se vi è urgenza, si fa luogo all’apertura forzata della Cassetta alla presenza di un Notaio, procedendosi poi in conformità all’art. 4.4.
ART. 19
In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la Banca che ne abbia ricevuto comunicazione non consentirà l’apertura della Cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’Autorità Giudiziaria nell’osservanza comunque delle disposizioni di legge in materia.
ART. 20
20.1. In caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari con facoltà di uso disgiunto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di aprire la Cassetta. Analogamente conserva tale diritto il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.
20.2. L’opposizione di cui all’art. 16.4, potrà essere fatta da ciascun intestatario o dal suo rappresentante con analoghe modalità ed effetti anche nel caso di cui al primo comma del presente articolo.
ART. 21
21.1. La Banca si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
– violazione dell’art. 4, comma 1;
– ritardo dell’Utente per oltre n. …. mesi del pagamento del canone o di quanto altro dovuto alla Banca a norma dell’art. 12;
21.2. In tali casi, la Banca potrà procedere all’apertura forzata della Cassetta a norma dell’articolo seguente.
ART. 22
22.1. Nelle ipotesi previste dall’articolo precedente, la Banca, previa intimazione all’Utente mediante lettera raccomandata a.r. e decorsi …. mesi dalla data dell’intimazione stessa, potrà chiedere all’Autorità Giudiziaria l’autorizzazione ad aprire la Cassetta.
22.2. L’apertura si esegue con l’assistenza di un Notaio all’uopo designato e con le eventuali cautele disposte dall’Autorità Giudiziaria.
22.3. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dall’Autorità Giudiziaria o, in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute opportune, previa deduzione di quella parte di essi di cui l’Autorità Giudiziaria abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dall’Utente per canoni e spese.
ART. 23
23.1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti all’Utente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
23.2. Quando la Cassetta è intestata a più persone con facoltà congiunte o disgiunte le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
23.3. L’Utente può scegliere le modalità di invio delle comunicazioni periodiche optando tra la forma cartacea e quella elettronica.
23.4. L’Utente, per attivare la forma elettronica, deve fare richiesta alla Banca del relativo servizio. L’Utente può cambiare la modalità di comunicazione utilizzata in ogni momento del rapporto, salvo che la modifica sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. In ogni caso, qualora l’Utente sia obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, la Banca può inviare le comunicazioni solo in forma elettronica tramite tali strumenti.
23.5. Le spese per l’invio delle comunicazioni periodiche non possono essere in ogni caso superiori alle spese che la Banca ha effettivamente sostenuto per l’invio secondo la modalità prescelta.
23.6. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto all’ultimo Documento di sintesi inviato, la Banca potrà, a sua discrezione, omettere l’invio o la consegna del Documento di sintesi a condizione alternativamente che:
– in qualsiasi momento l’Utente possa ottenere gratuitamente e tempestivamente dalla Banca copia del Documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, oppure
– l’Utente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al Documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite le modalità di comunicazione concordate o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
23.7. L’Utente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni possono ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
23.8. Tali spese saranno indicate all’Utente al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità delle ricerche della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Banca ha sostenuto per la relativa produzione, nei limiti di quanto indicato nei fogli informativi.
ART. 24
L’orario del servizio delle cassette e le relative variazioni sono portati a conoscenza del pubblico con avviso esposto nei locali della Banca.
ART. 25
25.1. La Banca ha facoltà di trasportare in altri locali nello stesso immobile od in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza e, comunque, di modificare o sostituire l’impianto, dandone avviso all’Utente con lettera raccomandata nella quale è fissato il giorno in cui si farà luogo al trasporto ovvero si dovrà procedere all’apertura della Cassetta ai fini della modificazione o sostituzione dell’impianto. Se l’Utente non si presenta, si farà luogo al trasporto ovvero all’apertura forzata della Cassetta alla presenza di un Notaio nei modi di cui al terzo comma dell’art. 4.
25.2. L’Utente, tanto prima che dopo il trasporto, la modificazione o sostituzione dell’impianto, ai quali non può opporsi, può recedere dal contratto con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.
25.3. Se la Banca ritenga che i provvedimenti di cui sopra siano resi necessari da ragioni a suo giudizio urgenti, i provvedimenti stessi potranno essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva notizia all’Utente.
ART. 26
26.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 d.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, in qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca in forma scritta, trasmessa mediante lettera semplice o su altro supporto durevole trasmesso mediante una qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza accettata dall’Utente, con preavviso minimo di due mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
26.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che precede, l’Utente ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora non sia stato comunicato alla Banca il recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
ART. 27
27.1. L’Utente può presentare reclami alla Banca con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale ove è stato acceso il presente rapporto; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all’ufficio reclami, sito in ….; con posta elettronica, all’indirizzo email ….; con posta elettronica certifica all’indirizzo e-mail ….. La Banca è tenuta a rispondere entro …. giorni dalla ricezione del reclamo.
27.2. L’Utente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di …. giorni dalla sua ricezione da parte della Banca può presentare ricorso all’Arbitro Bancario di cui al successivo art. 28 lett. b).
ART. 28
28.1. Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana.
28.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro stabilito per legge …..
Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di …. ove si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto. Nel caso in cui l’Utente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Utente stesso.
28.3. In relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art. 5 d.lgs. n. 28/2010), la Banca e l’Utente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:
a) su iniziativa dell’Utente o della Banca, all’Organismo di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui l’Utente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dell’Utente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, la Banca e l’Utente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. La Banca e l’Utente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
b) su iniziativa solo dell’Utente all’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – istituito ai sensi dell’art. 128-bis TUB – dopo aver presentato reclamo alla Banca. L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 €. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l’Utente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).
ART. 29
29.1. L’Utente, ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile al rapporto instaurato con il presente contratto, è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica dell’Utente medesimo, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo. In caso di inadempimento dell’Utente al predetto obbligo, con conseguente impossibilità per la Banca di rispettare tali obblighi di adeguata verifica, saranno applicate le disposizioni previste dalla succitata normativa e dalle relative disposizioni di attuazione, con conseguente risoluzione del presente contratto.
Fac simile contratto per cassetta di sicurezza
Infine mettiamo a disposizione il modello contratto per cassetta di sicurezza Word scaricabile.
Il file può di conseguenza essere scaricato e editato inserendo i dati che mancano. Andando nel dettaglio, è necessario aggiungere i dati personali dei soggetti coinvolti. Inoltre, è importante che il modulo contratto per cassetta di sicurezza venga sottoscritto da chi lo invia.
Dopo che il documento è stato compilato in base alle proprie esigenze, è possibile eseguire la stampa o trasformarlo in PDF, se si desidera inoltrare il modulo contratto per cassetta di sicurezza sfruttando la mail.